Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: divieto al subappalto

Si ritiene che, la totale eliminazione ai limiti del subappalto di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) della L. 108/21, consenta all'SA di decidere se adottare tale istituto fino alla misura massima del 100% ma anche liberamente in modalità pari allo 0%. In quest'ultimo caso, al fine di attuare quanto indicato nel parere n. 998, basterebbe operare un'efficace suddivisione in lotti per categorie di lavori omogenei quali OG1 EDILI (LOTTO 1), OS3 IDRICO-SANITARI (LOTTO 2) e OS30 ELETTRICI (LOTTO 3) che, combinata ad una procedura negoziata ai sensi dell'art.1, comma 2 lett. b) della L. 108/21 svolta tramite RdO MEPA in modalità multibando (vedasi i pareri n. 758, 816, 819 e 922), FAREBBE DI FATTO DECADERE L'ESIGENZA DEL SUBAPPALTO. In tal modo, ogni singolo lotto, verrebbe aggiudicato ad un OE in possesso delle necessarie capacità tecnico professionali di adeguato livello per poterlo eseguire in proprio, rispettando la proscrizione alla cessione dell'appalto di cui all'art. 105, comma 1 del Codice, così come richiesto dalla SA in sede di gara. Ai fini della motivazione del divieto al subappalto di cui al suddetto parere sarebbe sufficiente riportare, nei documenti amministrativi, tale ragionamento? Oppure occorrerebbe integrarla da altre oggettive ragioni, quali quelle di seguito indicate, finalizzate ad imporre la massima restrizione all'afflusso di personale esterno significando che, col subappalto, gli OE da gestire in cantiere potrebbero essere molto più numerosi rispetto agli eventuali tre massimi del predetto esempio? 1 - l'alta sensibilità, riservatezza e segretezza di particolari luoghi come le caserme; 2 - la necessità di ridurre al massimo il rischio di interferenze e/o incidenti; 3 - il bisogno di limitare al massimo il rischio di diffusione del contagio in emergenza pandemica. È corretto il ragionamento? Ten. Col. Filippo STIVANI.

Affidamento diretto e subappalto
QUESITO del 18/04/2023

Buongiorno si chiede se in caso di affidamento diretto per acquisto di attrezzature scientifiche in ambito PNRR a seguito di pubblicazione di avviso di indagine di mercato sia possibile vietare il subappalto senza darne alcuna motivazione nella documentazione di gara. Grazie in anticipo

Il combinato normativo in oggetto indica che, la Stazione Appaltante (SA), può indicare nei documenti di gara che, una determinata prestazione contrattuale, debba essere svolta direttamente dall’operatore economico (OE) invitato ed offerente. In ragione della predetta novella, in una gara di lavori costituita da un unico lotto relativo ad un’unica categoria SOA (Es.: OS28), l’SA può quindi indicare nei documenti di gara che, tutta la prestazione principale OS28, venga svolta direttamente dall’OE invitato ed offerente, senza che la stessa possa essere oggetto di subappalto? In caso di risposta affermativa poiché sostanzialmente tutta la prestazione principale dovrà essere direttamente svolta dalla ditta offerente, tale circostanza implica che il subappalto dev’essere concesso solo per le attività accessorie, quali ad esempio il trasporto dei materiali ed attrezzature in cantiere, lo smaltimento dei materiali di risulta ed il montaggio dei ponteggi?

È possibile col nuovo Codice degli appalti, prevedere il divieto di subappalto, indicandolo espressamente nei documenti di gara con adeguata motivazione?